Art. 14.
(Trattamento economico dei docenti).

      1. Il trattamento economico dei docenti universitari, determinato secondo la disciplina vigente, può essere integrato dal contratto individuale in relazione al conseguimento di specifici obiettivi nell'attività didattica e di ricerca.

 

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      2. Ogni ateneo, nell'ambito della propria autonomia statutaria, prevede meccanismi di differenziazione della componente individuale della retribuzione dei docenti, sulla base di criteri di merito.
      3. Il contratto individuale può in particolare prevedere un riconoscimento economico ai docenti che partecipino a specifici progetti didattici o di ricerca che ricevano finanziamenti da soggetti privati.